Anche dietro una semplice confezione alimentare c’è un lavoro

Una vaschetta di fragole o una bustina di zucchero al bar sembrano confezioni banali. Dietro ci sono scelte sui materiali, certificati e responsabilità. Dall'8 agosto alcune categorie di imballaggi devono essere compostabili, e la Legge 173/2026 ha aggiunto deroghe per l'ortofrutta. Vediamo cosa prevede e chi, in azienda, deve gestirlo.

Imballaggi compostabili

Non tutti gli imballaggi alimentari devono essere compostabili.

L’obbligo, in vigore dall’8 agosto 2026 e modificato dalla Legge 173/2026, riguarda quattro categorie di imballaggi monouso, con esclusioni specifiche. Le sanzioni, da 2.500 a 25.000 euro, si applicano dal 1° gennaio 2030.

Una vaschetta di fragole al supermercato, un contenitore monouso al ristorante, una bustina di zucchero al bar. Sembrano semplici, ma dietro ognuna ci sono scelte sui materiali, verifiche normative, certificati e rapporti con i fornitori, e la stessa regola non vale per confezioni a occhio identiche. Da qui nasce la nuova legge, e in azienda qualcuno deve saperla gestire.

Imballaggi compostabili: perché la Legge 173/2026 è importante

Il decreto-legge 143/2026 è in vigore dall’8 agosto 2026. La Legge 173/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 ottobre, lo ha convertito con modificazioni, e le modifiche valgono dal 7 ottobre. Aggiunge l’articolo 226-quinquies al D.Lgs. 152/2006, che impone la compostabilità certificata per alcune tipologie di imballaggio, in aggiunta ai formati e agli usi consentiti dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR). Per il quadro europeo c’è l’articolo sul PPWR.

La norma non rende compostabile ogni imballaggio alimentare. Individua categorie precise, e per molte di esse prevede esclusioni.

Dalla vaschetta di frutta alle confezioni monouso: quali imballaggi sono interessati

L’articolo 226-quinquies, comma 1, elenca quattro categorie:

  • ortofrutta: imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
  • Ho.Re.Ca.: imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali di alberghi, ristorazione e catering;
  • monoporzioni: imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering con porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero;
  • settore ricettivo: imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene, destinati a una prenotazione individuale e smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo. In conversione è stata aggiunta la condizione che sia certificato che il prodotto contenuto sia biodegradabile e compostabile.

Conta il settore solo in parte: decidono il tipo di imballaggio e il suo utilizzo.

Le esclusioni: perché non tutte le confezioni seguono le stesse regole

Il comma 2-bis, introdotto in conversione, esclude dall’obbligo, nelle more dell’attuazione degli orientamenti della Commissione europea previsti dall’art. 25, paragrafo 6, del PPWR, gli imballaggi per molti prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Tra gli esempi: frutti di bosco, ciliegie, pomodorini, ortaggi a foglia, funghi coltivati, erbe aromatiche e IV gamma. L’elenco completo sta nel testo di legge.

Il comma 2 prevede altre esclusioni, legate alle condizioni dell’allegato V del PPWR (punti 2 e 4) e dell’articolo 25, paragrafo 4. Per le monoporzioni restano fuori anche alcuni imballaggi da asporto e quelli per esigenze sanitarie, nei casi indicati dalla norma.

Essere esclusi dall’obbligo italiano di compostabilità non significa poter usare quel formato senza limiti. Il PPWR, all’articolo 25 e all’allegato V, vieta dal 1° gennaio 2030 l’immissione sul mercato di determinati formati di plastica monouso, tra cui quelli per l’ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, salvo le esenzioni che gli Stati membri possono introdurre. Per gli imballaggi compositi, la Commissione chiarisce negli orientamenti di giugno 2026 che quelli con il 5% o più di plastica rientrano nei divieti dell’allegato V, punti 1-4.

Compostabile, certificato e sicuro per gli alimenti: le verifiche necessarie

La legge chiede imballaggi certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Il quadro europeo è in evoluzione: il PPWR (art. 9) prevede nuove norme armonizzate sulla compostabilità e gli orientamenti della Commissione indicano che la EN 13432 sul compostaggio industriale può essere usata come riferimento fino all’adozione della nuova norma. Le certificazioni sul compostaggio domestico, sempre secondo gli orientamenti, non creano presunzione di conformità.

Poi c’è la seconda verifica, spesso confusa con la prima. Il comma 4 stabilisce che l’obbligo non pregiudica la conformità alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti (Reg. CE 1935/2004, Reg. UE 10/2011, Reg. CE 2023/2006). Compostabile non vuol dire automaticamente idoneo al contatto alimentare. Dettagli nell’articolo sui materiali a contatto con alimenti (MOCA). Restano ferme anche le previsioni sulla gestione dei rifiuti dell’art. 182-ter, comma 6, del D.Lgs. 152/2006.

Chi verifica le confezioni e quali responsabilità assume l’azienda

Un’azienda alimentare riceve dal fornitore una nuova vaschetta dichiarata compostabile. Qualcuno deve controllare che il certificato esista, sia di un organismo accreditato, riguardi proprio quel materiale e che il prodotto rientri o meno nelle esclusioni. Entrano in gioco Qualità, Regulatory Affairs, Acquisti e responsabili packaging.

Il sistema sanzionatorio (art. 261, comma 4-quinquies) prevede una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, anche per chi usa dichiarazioni di conformità o diciture ingannevoli. La sanzione può arrivare al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore. La sanzione non si applica all’operatore che dimostra di aver acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione fornita da fabbricante, importatore o distributore, salvo che conoscesse la non conformità o che questa fosse evidente.

La documentazione del fornitore è dunque una tutela, ma solo se è idonea e non ci sono segnali evidenti contrari. Conservare e saper leggere le evidenze resta una buona pratica aziendale, distinta dagli obblighi di legge.

Tre date da non confondere: il decreto è in vigore dall’8 agosto 2026, le modifiche della conversione valgono dal 7 ottobre, le sanzioni si applicano dal 1° gennaio 2030. I termini del PPWR seguono un calendario proprio, con applicazione generale dal 12 agosto 2026 e divieti dell’allegato V dal 2030.

Il lavoro dietro una confezione: le competenze della qualità alimentare

Chi lavora in qualità e conformità usa competenze diverse, tutte necessarie:

  • interpretare una norma e collocarla nel quadro europeo e nazionale;
  • capire quali obblighi si applicano a uno specifico prodotto e al suo imballaggio;
  • leggere certificati e documenti tecnici;
  • dialogare con fornitori e laboratori;
  • prevenire non conformità prima che arrivino a un audit o a un controllo.

Sono compiti del Quality Assurance, del Regulatory Affairs e dello specialista di conformità del packaging. Un neolaureato in Tecnologie alimentari, Biologia, Biotecnologie o Veterinaria ha spesso già le basi scientifiche. Il resto si costruisce con la pratica sulle norme, tema affrontato anche dal Master Certifood. Sul legame con lo spreco c’è l’articolo su packaging alimentare e food waste.

Una confezione è il risultato di molte decisioni tecniche, normative e organizzative che il consumatore non vede. La Legge 173/2026 ne è un esempio: le aziende gestiscono obblighi, fornitori e verifiche, e chi si avvicina al settore trova un ambito dove conoscenze scientifiche, competenze normative e capacità operative lavorano insieme.

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Domande frequenti

Tutti gli imballaggi alimentari devono essere compostabili?

No. L’art. 226-quinquies riguarda solo le categorie del comma 1: ortofrutta fresca preconfezionata sotto 1,5 kg, alimenti e bevande monouso consumati nei locali Ho.Re.Ca., monoporzioni di condimenti e imballaggi flessibili per cosmetici e igiene nel settore ricettivo. Molti hanno esclusioni.

Quali confezioni ortofrutticole sono escluse?

Il comma 2-bis esclude in via transitoria gli imballaggi per un lungo elenco di prodotti, tra cui frutti di bosco, pomodorini, ortaggi a foglia e funghi coltivati. L’elenco completo è nel testo della legge.

Quali certificazioni servono per dimostrare la compostabilità?

Serve la certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, di biodegradabilità e compostabilità secondo la UNI EN 13432 o uno standard equivalente riconosciuto a livello europeo. È un requisito distinto dalla conformità al contatto con gli alimenti.

Da quando si applicano le sanzioni?

Le sanzioni da 2.500 a 25.000 euro dell’art. 261, comma 4-quinquies, si applicano dal 1° gennaio 2030. Non coincide con l’entrata in vigore del decreto (8 agosto 2026) né con le scadenze del PPWR.

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