Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR): dal 12 agosto iniziano ad applicarsi i primi obblighi

Il 12 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) sugli imballaggi entra in applicazione generale. Tra i primi obblighi concreti: i nuovi limiti PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti, la valutazione di conformità, la documentazione tecnica e la Dichiarazione UE di conformità. Coinvolti fabbricanti, importatori, distributori e imprese alimentari lungo tutta la filiera, con effetti anche sulle competenze richieste a chi lavora nella qualità e nella sicurezza alimentare.

Dal 12 agosto 2026 si applica in via generale il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi, il PPWR.

Tra i primi obblighi concreti rientrano i nuovi limiti sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti e i requisiti di conformità e documentazione tecnica per fabbricanti, importatori e distributori. Altre misure, come etichettatura e contenuto di riciclato, seguiranno un calendario progressivo fino al 2035.

Il Regolamento (UE) 2025/40, conosciuto con l’acronimo PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), è entrato formalmente in vigore l’11 febbraio 2025, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 22 gennaio 2025, e si applica a decorrere dal 12 agosto 2026 come stabilisce l’articolo 71 del Regolamento (UE) 2025/40.

Da questa data il PPWR sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi, fatte salve alcune disposizioni transitorie, e introduce un quadro normativo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale.

Non riguarda soltanto i produttori di bottiglie, scatole, vaschette o film. Il nuovo quadro coinvolge anche le imprese alimentari, i produttori di beni confezionati, gli importatori, i distributori, gli operatori dell’e-commerce e, più in generale, chiunque immetta o renda disponibili sul mercato dell’Unione imballaggi o prodotti imballati.

Per il settore alimentare, uno degli aspetti più rilevanti riguarda i nuovi limiti alla presenza di PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. Il 12 agosto apre inoltre una nuova fase per la conformità in generale: ruoli nella filiera, informazioni dai fornitori, documentazione tecnica e valutazione della conformità.

Che cos’è il PPWR

Il PPWR disciplina l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla produzione, dall’utilizzo alla raccolta fino alla gestione del rifiuto. Si applica a tutti gli imballaggi e ai relativi rifiuti, indipendentemente dal materiale, dal settore, dalla destinazione consumer o professionale e dal fatto che siano prodotti nell’Unione o importati.

Tra gli obiettivi del regolamento rientrano la prevenzione e la riduzione dei rifiuti di imballaggio, la diminuzione dell’impiego di materie prime vergini, l’aumento del riutilizzo, il miglioramento della riciclabilità, la promozione dell’uso sicuro di materiali riciclati e una maggiore armonizzazione delle regole nel mercato europeo.

Il PPWR cambia anche lo strumento giuridico con cui l’Unione europea disciplina la materia. Il quadro precedente si fondava su una direttiva, che ciascuno Stato membro doveva recepire nel proprio ordinamento. Il PPWR è invece un regolamento e, come recita il testo stesso all’articolo 71, è “obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”. La sua piena operatività richiederà comunque atti delegati, atti di esecuzione e linee guida della Commissione europea.

Perché il 12 agosto 2026 è una data importante

L’11 febbraio 2025 il PPWR è entrato in vigore. Il 12 agosto 2026 ne inizia l’applicazione generale. La distinzione è rilevante: l’entrata in vigore determina l’esistenza giuridica dell’atto, mentre la data di applicazione indica il momento a partire dal quale le disposizioni devono essere concretamente osservate, salvo gli articoli per i quali il regolamento prevede scadenze specifiche o periodi transitori.

Il 12 agosto 2026 non coincide quindi con l’applicazione contemporanea di tutti gli obiettivi del regolamento. Numerose misure seguono un calendario progressivo che arriva fino al 2035 e oltre.

Occorre quindi distinguere tra disposizioni già applicabili, obblighi subordinati ad atti europei di dettaglio e requisiti con una data successiva fissata dal regolamento. La distinzione evita due errori opposti: pensare che dal 12 agosto diventi obbligatorio tutto il PPWR, oppure ritenere che fino al 2030 non cambi nulla.

PFAS negli imballaggi alimentari: uno dei requisiti più immediati

Per le imprese alimentari, uno dei punti più rilevanti riguarda i limiti sui PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche. L’articolo 5, paragrafo 5 del regolamento stabilisce che “a decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore” ai valori limite indicati.

I limiti previsti sono:

  • 25 ppb per qualsiasi PFAS misurato mediante analisi mirata, esclusi i PFAS polimerici;
  • 250 ppb per la somma dei PFAS misurati mediante analisi mirata, esclusi i PFAS polimerici;
  • 50 ppm per i PFAS complessivi, inclusi quelli polimerici.

Quando il contenuto totale di fluoro supera i 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle deve fornire su richiesta la prova della misurazione del fluoro, distinguendo la quota attribuibile ai PFAS da quella derivante da altre sostanze. L’evidenza confluisce nella documentazione tecnica prevista dall’allegato VII.

A seconda dei materiali e dei trattamenti impiegati possono essere coinvolti carte e cartoni con proprietà antiunto, contenitori per alimenti grassi o umidi, vaschette e involucri, imballaggi per asporto e consegna, materiali multistrato e rivestimenti superficiali. La verifica non può quindi limitarsi al materiale principale: quando pertinenti, vanno considerati anche coating, inchiostri e adesivi.

La conformità dipende dalla data di immissione sul mercato

Un aspetto delicato riguarda gli imballaggi prodotti prima del 12 agosto 2026 ma non ancora immessi sul mercato a quella data. Il documento di orientamento della Commissione europea pubblicato nel giugno 2026 chiarisce che per gli imballaggi contenenti PFAS prodotti prima del 12 agosto 2026 il regolamento non prevede un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte: quelli immessi sul mercato prima di quella data possono restare sul mercato e non devono essere ritirati, mentre quelli immessi sul mercato dopo devono rispettare i limiti, senza eccezioni per gli imballaggi contenenti materiale riciclato.

La sola data di produzione non è quindi sufficiente: occorre determinare correttamente il momento della prima immissione sul mercato. Secondo lo stesso documento di orientamento, gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli a contatto con alimenti sono in genere immessi sul mercato quando vengono riempiti, perché le fasi finali di trasformazione come la sigillatura possono incidere sulla conformità, mentre gli imballaggi per il trasporto e quelli di servizio sono immessi sul mercato vuoti. Per gli imballaggi e i prodotti imballati importati il riferimento temporale è l’immissione in libera pratica al termine del regime doganale.

Conformità e documentazione tecnica: cambia il rapporto con i fornitori

Il PPWR introduce un sistema di conformità più strutturato, vicino alla logica già usata in altre normative europee di prodotto. L’articolo 38 prevede che la valutazione della conformità agli obblighi degli articoli da 5 a 12 sia effettuata secondo la procedura dell’allegato VII. Prima di immettere l’imballaggio sul mercato il fabbricante svolge questa valutazione e redige la documentazione tecnica; quando la conformità è dimostrata, compila la Dichiarazione UE di conformità, che secondo l’articolo 39 segue la struttura tipo dell’allegato VIII e va tenuta continuamente aggiornata. Con la dichiarazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio.

La documentazione tecnica deve identificare l’imballaggio e contenere, in funzione dei requisiti applicabili, la descrizione del tipo di imballaggio, le informazioni progettuali, i materiali e i componenti impiegati, le norme o specifiche tecniche utilizzate, le valutazioni e i rapporti di prova necessari a dimostrare la conformità.

Il regolamento stabilisce inoltre tempi di conservazione differenziati per la documentazione: l’articolo 15 fissa in cinque anni per gli imballaggi monouso e dieci anni per gli imballaggi riutilizzabili, a decorrere dall’immissione sul mercato, il periodo in cui documentazione tecnica e Dichiarazione UE di conformità vanno tenute a disposizione delle autorità.

La conformità non può fondarsi su dichiarazioni generiche, non aggiornate o non riferibili allo specifico materiale acquistato; non serve che ogni impresa alimentare svolga internamente tutte le prove di laboratorio. Una generica dichiarazione “PFAS free”, ad esempio, potrebbe non essere sufficiente se non specifica il materiale analizzato, i limiti considerati e il metodo di prova.

Chi è coinvolto lungo la filiera

Uno degli aspetti più delicati del PPWR riguarda la corretta attribuzione dei ruoli tra gli operatori economici. Le definizioni sono fissate dall’articolo 3 del regolamento: il fabbricante è chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati, ma la qualifica si estende a chi li fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio commerciale; il fornitore è chi fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante; l’importatore è la persona stabilita nell’Unione che immette sul mercato un imballaggio originario di un Paese terzo; il distributore è il soggetto della catena di approvvigionamento, diverso da fabbricante e importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato; il rappresentante autorizzato è chi, stabilito nell’Unione, ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto per compiti specifici.

Il fabbricante non coincide necessariamente con l’impresa che realizza fisicamente l’imballaggio: può assumere tale ruolo anche il soggetto sotto il cui nome o marchio l’imballaggio, o il prodotto imballato, viene progettato o commercializzato. Per un’impresa alimentare che vende con il proprio marchio, la responsabilità non può quindi essere attribuita automaticamente al fornitore del packaging.

L’importatore deve verificare che il fabbricante abbia effettuato la valutazione di conformità e predisposto la documentazione richiesta. Il distributore, prima di rendere disponibile un imballaggio, deve agire con la dovuta diligenza rispetto ai requisiti applicabili. I fornitori di materiali e componenti devono fornire al fabbricante le informazioni necessarie a dimostrare la conformità. La conformità diventa quindi una responsabilità distribuita lungo tutta la filiera, non un compito isolato di un’unica funzione aziendale.

Perché interessa studenti e futuri professionisti

Il PPWR mostra con chiarezza come stiano cambiando le competenze richieste a chi opera nella qualità, nella sicurezza alimentare, nel packaging, nella sostenibilità e negli affari regolatori. Non basta più conoscere il prodotto o il processo produttivo: diventa sempre più importante saper interpretare una norma europea, individuare gli obblighi applicabili, distinguere i ruoli degli operatori economici, valutare una dichiarazione di conformità, analizzare la documentazione tecnica e dialogare con fornitori e laboratori.

Per chi lavora o vuole lavorare nella qualità e nella sicurezza alimentare, questo significa saper collegare composizione dei materiali, sicurezza alimentare, riciclabilità e sostenibilità, e saper pianificare gli adeguamenti rispetto a scadenze progressive che si estendono fino al 2035. È esattamente il tipo di competenza trasversale che il Master Certifood Sicurezza Alimentare punta a costruire, unendo normativa, gestione della conformità e rapporto con la filiera in un percorso pensato per chi opera o si affaccia a questo settore.

Le prossime tappe del PPWR

Il PPWR contiene numerose misure, ma non tutte diventano applicabili contemporaneamente. Tra le principali scadenze successive fissate dal testo rientrano:

  • dal 12 agosto 2028, l’etichettatura armonizzata sulla composizione dei materiali prevista dall’articolo 12;
  • dal 12 febbraio 2029, l’etichetta sul riutilizzo per gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato;
  • dal 1° gennaio 2030, i livelli minimi di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica (articolo 7), i criteri di progettazione per il riciclo dell’articolo 6 e, in base all’articolo 25, il divieto di immettere sul mercato gli imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V;
  • dal 1° gennaio 2035, il requisito di riciclabilità su scala, legato all’infrastruttura di raccolta e riciclo effettivamente disponibile.

L’articolo 6 enuncia il principio generale in una sola riga, “tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili”, ma le due condizioni che lo rendono operativo hanno decorrenze proprie: la progettazione per il riciclo dal 1° gennaio 2030 (o 24 mesi dopo gli atti delegati, se posteriore) e il riciclaggio su scala dal 1° gennaio 2035. Dal 2030 gli imballaggi non riciclabili nelle classi di prestazione dell’allegato II non potranno più essere immessi sul mercato, con una soglia che si alza dal 1° gennaio 2038.

Un adeguamento che comincia ora, non nel 2030

Il PPWR non disciplina soltanto la fase in cui l’imballaggio diventa un rifiuto. Interviene prima, quando si scelgono materiale, componenti, peso, volume, struttura e possibilità di riciclo o riutilizzo. Il packaging va quindi progettato considerando l’intero ciclo di vita, e questo comporta per molte imprese una revisione dei rapporti con i fornitori, delle procedure di sviluppo e della documentazione conservata.

Il 12 agosto 2026 non chiude il percorso di adeguamento, ne segna l’avvio operativo. Le imprese e i professionisti che hanno già iniziato a mappare gli imballaggi utilizzati, raccogliere le evidenze tecniche e integrare la conformità nei processi si troveranno in una posizione più solida rispetto a chi considera il PPWR soltanto una scadenza ambientale lontana.

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Domande frequenti sul PPWR

Cosa prevede il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi?

Il PPWR disciplina l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione del rifiuto, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio, aumentare riutilizzo e riciclabilità e armonizzare le regole in tutta l’Unione europea. Sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Da quando si applicano i limiti PFAS negli imballaggi alimentari?

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi destinati al contatto con alimenti non possono essere immessi sul mercato con PFAS pari o superiori ai limiti fissati dal regolamento. Non è previsto un periodo transitorio generale per lo smaltimento delle scorte: la conformità dipende dal momento di effettiva immissione sul mercato.

Chi deve rispettare gli obblighi del PPWR?

Il regolamento coinvolge fabbricanti di imballaggi, imprese alimentari e produttori di beni confezionati, importatori, distributori e operatori dell’e-commerce, cioè chiunque immetta o renda disponibili sul mercato dell’Unione imballaggi o prodotti imballati.

Quali sono le prossime scadenze del PPWR dopo il 12 agosto 2026?

Seguono un calendario progressivo: l’etichettatura sulla composizione dei materiali dal 12 agosto 2028, l’etichettatura degli imballaggi riutilizzabili dal 12 febbraio 2029, i requisiti su contenuto riciclato e alcuni formati monouso dal 2030, e la riciclabilità su larga scala dal 2035.

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