Dal 1° gennaio 2026 il requisito dimensionale per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS assume rilievo anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività. Per il biennio 2026-2027, i datori già operativi negli anni precedenti diventano obbligati quando la media occupazionale dell’anno precedente raggiunge almeno 60 addetti.
Per i datori diventati obbligati dal 1° gennaio 2026 in conseguenza della Legge di Bilancio 2026, i versamenti relativi alle competenze da gennaio a giugno sono stati considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026. Il termine transitorio è quindi già scaduto.
Cos’è il Fondo di Tesoreria INPS e come funziona il versamento del TFR
Il Fondo di Tesoreria INPS raccoglie le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare, quando il datore di lavoro rientra nei requisiti dimensionali previsti dalla legge (INPS, circolare n. 12 del 5 febbraio 2026). Il datore di lavoro versa mensilmente le quote al Fondo di Tesoreria, gestito dall’INPS per conto dello Stato. Il Fondo garantisce l’erogazione del TFR per la parte corrispondente ai versamenti effettuati.
Per chi gestisce payroll, questo significa un flusso contributivo aggiuntivo da tracciare correttamente, distinto dalla contribuzione previdenziale ordinaria ma governato da logiche e scadenze simili. Un errore nella gestione delle posizioni contributive o nella distinzione tra quote destinate al Fondo e quote trattenute in azienda si traduce rapidamente in un problema di compliance.
Le soglie dimensionali applicabili dal 2026
La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 comma 203) allarga progressivamente la platea dei datori obbligati. Le soglie dimensionali transitorie sono queste:
- 60 dipendenti in media per il biennio 2026-2027
- 50 dipendenti per il periodo 2028-2031
- 40 dipendenti dal 2032
La riforma non sostituisce semplicemente la soglia di 50 addetti con una soglia di 60. I datori già assoggettati al Fondo di Tesoreria restano obbligati. Per le aziende già operative prima del 2025, l’obbligo può ora sorgere anche negli anni successivi all’avvio dell’attività: nel biennio 2026-2027 rileva una media di almeno 60 addetti nell’anno precedente. Per le aziende che iniziano l’attività continua invece ad applicarsi, nel primo anno, la soglia ordinaria di 50 dipendenti.
Un datore con una media inferiore a 60 addetti nel 2025 non entra nel nuovo obbligo per il 2026. Se raggiunge la soglia nel corso del 2026, verificata sulla media annuale, l’obbligo decorrerà dai periodi di paga di gennaio 2027.
Il criterio dinamico e l’irreversibilità dell’obbligo
Prima della riforma, la dimensione occupazionale rilevava principalmente con riferimento all’anno di inizio dell’attività. Dal 2026, per gli anni successivi, il requisito viene verificato sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. Un datore inizialmente escluso può quindi diventare obbligato in seguito alla crescita dell’organico. Una volta maturato il requisito dimensionale e sorto l’obbligo, eventuali riduzioni successive del numero degli addetti non ne determinano la cessazione.
Nel calcolo rientrano, in linea generale, tutti i lavoratori subordinati alle dipendenze del medesimo datore di lavoro. I lavoratori part-time sono computati proporzionalmente all’orario contrattuale. La media viene calcolata considerando i mesi di effettiva attività ed escludendo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale.
Per chi si occupa di amministrazione del personale, questo significa monitorare la media occupazionale ogni anno, non solo all’apertura della posizione aziendale, e prevedere per tempo l’eventuale attivazione del versamento.
Codice di autorizzazione 1R e comunicazione all’INPS
Il datore di lavoro che raggiunge il requisito dimensionale deve richiedere, per le posizioni INPS afferenti alla gestione DM, l’attribuzione del codice di autorizzazione “1R”. La dichiarazione viene trasmessa attraverso il Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione dedicata alle comunicazioni bidirezionali, allegando il modello “SC34_TFR_Tesoreria” compilato con i dati relativi alla media occupazionale dell’anno precedente (INPS, modulo SC34_TFR_Tesoreria).
Anche i datori già in possesso del codice 1R per specifiche posizioni devono verificare il requisito dimensionale. Se la soglia risulta raggiunta, il versamento interessa la generalità dei lavoratori per i quali il TFR non è destinato alla previdenza complementare.
A regime, le quote di TFR devono essere versate mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono, con le modalità previste per la contribuzione previdenziale obbligatoria. La quota mensile viene determinata sulla retribuzione utile ai fini del TFR applicando l’aliquota del 7,41%, corrispondente a 1/13,5. Dall’importo deve essere detratto il contributo dello 0,50% nei confronti dei lavoratori per i quali è dovuto.
Il termine transitorio del 16 luglio 2026
L’articolo 16 del Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112, e le indicazioni operative dell’INPS hanno previsto che, per i datori diventati obbligati dal 1° gennaio 2026 in conseguenza della legge di bilancio 2026, i versamenti relativi ai periodi di competenza gennaio-giugno 2026 fossero considerati tempestivi se effettuati entro il 16 luglio 2026, senza sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive (Legge 25 giugno 2026, n. 112; INPS, messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026). Il termine transitorio è quindi già scaduto: chi rientra nel nuovo obbligo deve ormai versare le quote correnti nei termini ordinari.
Per regolarizzare gli eventuali arretrati residui, l’INPS ha indicato di utilizzare nel flusso Uniemens il codice causale CF05, “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”. Un utilizzo scorretto del codice causale può generare scarti nella denuncia contributiva o ritardi nella regolarizzazione delle posizioni.
Perché la gestione del TFR in Fondo di Tesoreria richiede competenze payroll aggiornate
Ogni volta che cambia una soglia dimensionale o un codice causale, il rischio concreto per chi lavora in HR Administration è arrivare impreparato al primo adempimento utile. Capire come si calcola la media occupazionale, quando scatta l’obbligo, quale codice usare in Uniemens e come distinguere le quote da versare da quelle trattenute in azienda consente di prevenire irregolarità contributive, interessi e conseguenze sanzionatorie.
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Domande frequenti
Cos’è il Fondo di Tesoreria INPS?
È il Fondo gestito dall’INPS per conto dello Stato al quale confluiscono le quote di TFR maturando non destinate alla previdenza complementare, quando il datore di lavoro rientra nei requisiti dimensionali previsti dalla legge.
Quali aziende devono versare il TFR al Fondo di Tesoreria nel 2026?
Restano obbligati i datori già assoggettati alla disciplina. Si aggiungono, dal 1° gennaio 2026, i datori già in attività nel 2024 che nel 2025 hanno raggiunto una media di almeno 60 addetti. Per le aziende che hanno iniziato l’attività nel 2025 continua invece a rilevare, nel primo anno, la soglia di 50 dipendenti.
Cosa succede se un’azienda supera la soglia dopo anni di esclusione?
Dal 2026 il requisito viene verificato anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, sulla media occupazionale dell’anno precedente. Nel biennio 2026-2027, il raggiungimento della media di almeno 60 addetti fa sorgere l’obbligo dal mese di gennaio dell’anno successivo. Una volta sorto, l’obbligo non viene meno in caso di successiva riduzione dell’organico.
Qual era la scadenza per gli arretrati dei nuovi obbligati 2026?
Per i datori diventati obbligati dal 1° gennaio 2026 per effetto della Legge di Bilancio, le competenze da gennaio a giugno sono state considerate tempestive se versate entro il 16 luglio 2026. Per le quote pregresse doveva essere utilizzato il codice causale CF05 nel flusso UniEmens.
Il TFR versato al Fondo di Tesoreria si distingue da quello destinato alla previdenza complementare?
Sì, riguarda solo le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare. Un tema distinto è invece l’adesione automatica alla previdenza complementare per le nuove assunzioni, disciplinata da regole separate.



