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Sostanze ammesse biologico: cosa cambia con gli aggiornamenti UE 2025-2026
Il Regolamento UE 2025/2501 (dicembre 2025) estende l’uso di proteine di pisello e patata come coadiuvanti tecnologici anche per succhi di frutta, vini di frutta e idromele, oltre al vino. Gli elenchi armonizzati per le sostanze di pulizia e disinfezione sono prorogati al 1° gennaio 2028: fino al 31 dicembre 2027 resta valido l’Allegato VII del Reg. 889/2008.
📋 3 azioni immediate per le imprese
- Mappare le sostanze in uso: verificare la presenza negli elenchi aggiornati del Reg. 2021/1165 e successive modifiche.
- Aggiornare la documentazione: conservare schede tecniche, registri di utilizzo e autorizzazioni specifiche per ogni sostanza.
- Dialogare con l’organismo di certificazione: anticipare criticità e ricevere supporto interpretativo sugli aspetti normativi complessi.
💡 Insight: la proroga al 2028 offre tempo per adeguarsi, ma quando i nuovi elenchi entreranno in vigore potrebbero esserci sostanze attualmente utilizzate che non saranno più ammesse. Prepararsi per tempo significa mappare subito i prodotti critici e individuare alternative conformi.
Il sistema delle sostanze ammesse nella produzione biologica europea è in continua evoluzione. Gli ultimi aggiornamenti normativi, pur non stravolgendo l’impianto complessivo, introducono modifiche mirate che le imprese del settore devono conoscere per mantenere la conformità. Tra le novità principali: l’estensione dell’uso di proteine vegetali di pisello e patata come coadiuvanti tecnologici e l’ulteriore proroga della definizione degli elenchi armonizzati per le sostanze di pulizia e disinfezione, ora posticipata al 2028.
Il quadro normativo delle sostanze ammesse nel biologico europeo
La produzione biologica nell’Unione Europea si basa sul Regolamento (UE) 2018/848, in vigore dal 1° gennaio 2022. Questo regolamento stabilisce i principi fondamentali del biologico e demanda a regolamenti di esecuzione e atti delegati la definizione degli elenchi specifici delle sostanze utilizzabili.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, adottato nel luglio 2021, rappresenta il principale strumento operativo: contiene gli elenchi dettagliati di sostanze attive per prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, additivi per mangimi, coadiuvanti tecnologici e prodotti per la pulizia e disinfezione.
Come funzionano gli aggiornamenti normativi
Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione Europea l’autorizzazione all’utilizzo di nuove sostanze o la modifica di quelle già ammesse. Queste richieste vengono valutate dall’EGTOP (Expert Group for Technical Advice on Organic Production), il gruppo di esperti che fornisce consulenza tecnica sulla produzione biologica. Le raccomandazioni dell’EGTOP costituiscono la base per le decisioni della Commissione.
Gli aggiornamenti avvengono attraverso regolamenti di esecuzione che modificano periodicamente gli allegati del Regolamento 2021/1165, garantendo che il sistema rimanga coerente con i principi del biologico e con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Proteine vegetali come coadiuvanti tecnologici: le novità di dicembre 2025
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2501, pubblicato l’11 dicembre 2025, introduce un ampliamento mirato degli utilizzi ammessi per alcune proteine vegetali.
Proteine di pisello e patata nella trasformazione biologica
Le proteine di pisello e le proteine di patata sono ammesse, ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2025/2501, esclusivamente come coadiuvanti tecnologici per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e idromele, alle condizioni e per gli usi specificamente indicati negli allegati del Reg. (UE) 2021/1165.
Questa estensione risponde a esigenze tecniche specifiche del settore della trasformazione, mantenendo la coerenza con i principi del biologico che privilegiano sostanze di origine naturale e vegetale. I coadiuvanti tecnologici sono sostanze utilizzate durante la lavorazione che non sono destinate a essere presenti nel prodotto finito, fatta salva la presenza di residui tecnicamente inevitabili e privi di funzione tecnologica.
L’ammissione di queste proteine vegetali rappresenta un’alternativa a coadiuvanti di origine animale tradizionalmente utilizzati, rispondendo anche alle esigenze di produttori che puntano su formulazioni vegane o che cercano soluzioni tecniche più versatili.
Proroga sulle sostanze di pulizia e disinfezione: cosa significa per le imprese
Uno degli aspetti più rilevanti degli ultimi aggiornamenti riguarda la gestione delle sostanze per la pulizia e la disinfezione. Il Regolamento 2025/2501 ha introdotto un ulteriore rinvio della definizione degli elenchi armonizzati a livello UE.
Perché la UE ha rinviato i nuovi elenchi armonizzati
La definizione di elenchi completi e armonizzati delle sostanze di pulizia e disinfezione utilizzabili nel biologico si è rivelata tecnicamente più complessa del previsto. L’EGTOP ha avviato una valutazione approfondita che richiede più tempo rispetto alle previsioni iniziali.
Secondo quanto riportato da organismi di certificazione accreditati, la scadenza per i nuovi elenchi è stata posticipata al 1° gennaio 2028. Fino al 31 dicembre 2027, l’ex Allegato VII del Regolamento (CE) n. 889/2008 continua ad applicarsi ai prodotti per la pulizia e disinfezione di strutture e installazioni della produzione animale e dell’acquacoltura/alghe.
Impatti pratici sulla conformità aziendale
La proroga comporta conseguenze operative differenziate:
Per le produzioni animali e acquacoltura: l’ex Allegato VII del Regolamento (CE) 889/2008 continua ad applicarsi ai prodotti per la pulizia e disinfezione di strutture e installazioni della produzione animale e dell’acquacoltura/alghe fino al 31 dicembre 2027, garantendo continuità nelle procedure.
Per gli impianti di trasformazione e magazzinaggio: fino al 1° gennaio 2028 non è ancora applicato un elenco armonizzato UE di sostanze per la pulizia e sanificazione degli impianti di trasformazione biologici. Resta tuttavia l’obbligo di utilizzare prodotti compatibili con i principi del biologico, giustificati da una valutazione del rischio e accettati dall’organismo di certificazione, nel rispetto del Reg. (UE) 2018/848.
Questa situazione transitoria offre alle imprese un margine temporale più ampio per adeguarsi, ma richiede attenzione: quando i nuovi elenchi entreranno in vigore, potrebbero esserci sostanze attualmente utilizzate che non verranno più ammesse.
Come adeguarsi agli aggiornamenti: azioni concrete per le imprese biologiche
Gli aggiornamenti normativi sulle sostanze ammesse richiedono un approccio proattivo da parte delle imprese certificate biologiche.
Verificare la conformità delle sostanze in uso
Il primo passo consiste nel mappare tutte le sostanze attualmente utilizzate nei processi produttivi: fertilizzanti, prodotti fitosanitari, additivi, coadiuvanti tecnologici, prodotti di pulizia e disinfezione. Per ciascuna sostanza, è necessario verificare:
Presenza negli elenchi aggiornati del Regolamento 2021/1165 e successive modifiche, consultabili sul portale EUR-Lex nelle versioni consolidate.
Rispetto delle condizioni d’uso specifiche indicate per ciascuna sostanza, che possono prevedere limitazioni quantitative, restrizioni su determinate colture o fasi produttive, requisiti di purezza.
Disponibilità di documentazione tecnica che attesti la conformità del prodotto commerciale utilizzato rispetto alla sostanza ammessa dal regolamento.
Importante: l’inserimento di una sostanza negli allegati del Reg. 2021/1165 non implica automaticamente l’autorizzazione all’uso del prodotto commerciale. La conformità deve essere verificata caso per caso, considerando composizione, purezza, coformulanti e modalità d’impiego, con validazione dell’organismo di certificazione.
Documentazione e rapporto con gli organismi di certificazione
La gestione documentale rappresenta un elemento critico della conformità. Gli organismi di controllo, durante le verifiche periodiche, richiedono evidenze precise sull’utilizzo delle sostanze. È necessario conservare:
Schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati, con chiara indicazione delle sostanze attive contenute. Registri di utilizzo aggiornati che documentino quando, dove e in quali quantità sono state impiegate le sostanze. Eventuali autorizzazioni specifiche rilasciate dall’organismo di controllo per deroghe o situazioni particolari.
Il dialogo costante con il proprio organismo di certificazione consente di anticipare eventuali criticità e ricevere supporto interpretativo su aspetti normativi complessi. Gli organismi di controllo accreditati, come evidenziato da CCPB, svolgono un ruolo di accompagnamento oltre che di verifica.
Per i professionisti che operano nella qualità e nelle certificazioni agroalimentari, la comprensione approfondita di questi meccanismi normativi rappresenta una competenza essenziale. Percorsi formativi specializzati come il Master CERTIFOOD Sicurezza Alimentare forniscono gli strumenti operativi per gestire efficacemente la conformità nel settore biologico, integrando conoscenze normative, tecniche di audit e competenze sui sistemi di gestione della qualità.
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FAQ – Domande frequenti sulle sostanze ammesse nel biologico
Quali sostanze sono ammesse nella produzione biologica europea?
Le sostanze ammesse sono elencate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 e successive modifiche. Gli elenchi coprono diverse categorie: sostanze attive per prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, materie prime per mangimi, additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e prodotti per pulizia e disinfezione. Ogni sostanza è ammessa solo se utilizzata in conformità con condizioni specifiche stabilite dal regolamento.
Cosa sono i coadiuvanti tecnologici nel biologico?
I coadiuvanti tecnologici sono sostanze utilizzate durante la lavorazione degli alimenti per scopi tecnologici, che non sono destinate a essere presenti nel prodotto finito, fatta salva la presenza di residui tecnicamente inevitabili e privi di funzione tecnologica. Nel biologico, solo i coadiuvanti elencati negli appositi allegati del Regolamento 2021/1165 possono essere utilizzati. Esempi includono le proteine di pisello e patata per la chiarificazione di succhi e vini, ammesse dal Regolamento 2025/2501.
Quando entreranno in vigore i nuovi elenchi per pulizia e disinfezione?
Gli elenchi armonizzati completi per i prodotti di pulizia e disinfezione entreranno in vigore il 1° gennaio 2028, secondo la proroga stabilita dal Regolamento 2025/2501. Fino al 31 dicembre 2027, l’ex Allegato VII del Regolamento (CE) 889/2008 continua ad applicarsi ai prodotti per la pulizia e disinfezione di strutture e installazioni della produzione animale e dell’acquacoltura/alghe. Per gli impianti di trasformazione resta l’obbligo di utilizzare prodotti compatibili con i principi del biologico, validati dall’organismo di certificazione.
Come verificare se una sostanza è ammessa nel biologico?
Per verificare l’ammissibilità di una sostanza, consultare il testo consolidato del Regolamento 2021/1165 sul portale EUR-Lex, che integra tutte le modifiche successive. È possibile anche rivolgersi al proprio organismo di certificazione per un parere specifico. Le sostanze devono essere presenti negli elenchi ufficiali e utilizzate nel rispetto delle condizioni indicate per ciascuna voce.
Quali documenti servono per dimostrare la conformità delle sostanze usate?
Per dimostrare la conformità è necessario conservare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, i registri di utilizzo che documentino quantità, date e modalità d’impiego, e le eventuali autorizzazioni specifiche rilasciate dall’organismo di controllo. Durante le verifiche ispettive, gli organismi di certificazione richiedono evidenze complete sull’utilizzo di tutte le sostanze impiegate nei processi produttivi.
Il sistema delle sostanze ammesse nel biologico europeo continua a evolversi secondo un approccio che privilegia gradualità, valutazione scientifica e coerenza con i principi fondanti della produzione biologica. Gli ultimi aggiornamenti normativi confermano questa logica: modifiche mirate che rispondono a esigenze tecniche reali, accompagnate da tempi di transizione che permettono alle imprese di adeguarsi senza impatti operativi improvvisi. Per le imprese biologiche, la vera competenza non consiste solo nel conoscere gli elenchi delle sostanze ammesse, ma nel comprendere la logica del sistema normativo e nel mantenere procedure documentali solide che garantiscano la conformità nel tempo.



