Procreazione medicalmente assistita: le lacune normative
Purtroppo, nel nostro ordinamento manca una tutela specifica per chi si trova ad affrontare un percorso di PMA: infatti, nonostante siano sempre più numerose le coppie che si rivolgono a queste tecniche per coronare il loro sogno di diventare genitori, a livello nazionale non esistono né un congedo né un pacchetto di permessi appositamente studiati per questa casistica.
Malattia per PMA: il ruolo della contrattazione collettiva
In mancanza di permessi specifici per la PMA, è la contrattazione collettiva (nazionale o aziendale) ad avere un ruolo decisivo: alcuni contratti collettivi, infatti, prevedono dei permessi da utilizzare in caso di visite mediche o esami diagnostici.
Dato che la fase “preparatoria” della procreazione medicalmente assistita comporta tutta una serie di approfondimenti clinici, tra cui esami specifici per determinare il tipo di trattamento, è possibile utilizzare questi permessi “speciali” individuati dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
L’Inps e il congedo per PMA
Sul punto è intervenuto l’Inps che, con il messaggio n. 7412 del 3 marzo 2005, ha specificato come, pur non essendo le pratiche di fecondazione assistita una malattia in senso stretto, possono essere comunque ad essa assimilate.
Seppur l’infertilità provochi dei disagi psicologici e fisici nell’individuo e nella coppia stessa, l’obiettivo non è quello di equiparare la PMA alla malattia ma di garantire una tutela in grado di colmare i vuoti normativi.
La tutela Inps prevede:
- 21 giorni di malattia, nello specifico: una settimana prima del transfer (cioè, il trasferimento dell’embrione) e due settimane dopo;
- I giorni di ricovero in day hospital sono considerati nel periodo di malattia;
- Nel caso in cui la parte maschile venga sottoposta a prelievi di spermatozoi dall’epididimo o dal testicolo, è riconosciuto un periodo di malattia di 10 giorni.
Per vedersi riconoscere lo stato di malattia, il lavoratore dovrà farsi consegnare dalla clinica tutta la documentazione specifica, per poi rivolgersi al medico di base e ottenere il certificato di malattia.
Il datore di lavoro va informato?
Uno dei timori più frequenti è rappresentato dalla possibilità che vi sia l’obbligo di informare il datore di lavoro di questi trattamenti: la paura è che in qualche modo queste terapie condizionino il rapporto di lavoro e possano sfociare in comportamenti discriminatori.
La buona notizia è che non solo non si è tenuti a informare il datore di lavoro, ma questo, ricevendo dall’Inps un normalissimo certificato di malattia con l’indicazione dei soli giorni di prognosi, non verrà a conoscenza del motivo dell’assenza.
Come viene gestita la PMA effettuata all’estero
La tutela Inps vale anche per i casi di PMA effettuati all’estero: tuttavia occorre prestare particolare attenzione alla clinica e allo Stato al quale ci si rivolge, in quanto l’indennità spetta solo se le tecniche utilizzate sono conformi e riconosciute dallo Stato italiano.
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