Dal 27 settembre 2026 si applicano in Italia le nuove disposizioni contro il greenwashing introdotte dal D.Lgs. 30/2026.
La disciplina interviene su claim ambientali generici, etichette di sostenibilità, compensazione delle emissioni e promesse ambientali future.
Da dove arrivano le nuove regole
Il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 ed è entrato in vigore il 24 marzo 2026. Recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per il ruolo dei consumatori nella transizione verde, modificando il Codice del Consumo negli articoli 18, 21 e 23.
Una precisazione terminologica: la Direttiva (UE) 2024/825 non è la cosiddetta “Green Claims Directive“. Quel nome informale appartiene a un altro dossier, la proposta di direttiva 2023/0085/COD sulle asserzioni ambientali esplicite, ancora in discussione a livello europeo e distinta dalla direttiva recepita con il D.Lgs. 30/2026.
Le disposizioni sono in vigore dal 24 marzo 2026, ma si applicano alle pratiche commerciali dal 27 settembre 2026, data fissata dalla direttiva stessa: un periodo di transizione per adeguare comunicazione, etichette e informazioni precontrattuali.
Che cos’è un’asserzione ambientale
Il nuovo articolo 18 del Codice del Consumo definisce l’asserzione ambientale come qualsiasi comunicazione commerciale che afferma o lascia intendere che un prodotto, un marchio o un operatore economico abbia un impatto ambientale positivo o nullo, o lo abbia migliorato nel tempo. La definizione è ampia: comprende testi, immagini, elementi grafici, simboli, marchi, nomi di prodotto e denominazioni aziendali.
Per chi si occupa di packaging e comunicazione di prodotto, l’attenzione non può fermarsi al claim scritto in etichetta: un pittogramma, un colore associato alla sostenibilità o un nome di linea che evoca l’ambiente possono essere asserzioni ambientali a tutti gli effetti, con le stesse conseguenze di una frase esplicita.
Claim ambientali generici: quando diventano vietati
Il nuovo articolo 23, lettera d-bis, del Codice del Consumo qualifica come pratica commerciale scorretta la formulazione di un’asserzione ambientale generica quando il professionista non è in grado di dimostrare una prestazione ambientale eccellente e riconosciuta, pertinente rispetto a quanto affermato. L’articolo 18 definisce l’asserzione ambientale generica come quella non inclusa in un’etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti attraverso lo stesso mezzo di comunicazione.
Il punto non è la singola parola usata in etichetta. Termini come “biodegradabile” o “green” non diventano vietati in assoluto: il problema nasce quando, nel caso di un’asserzione ambientale generica, il professionista non è in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente rispetto all’asserzione.
Non estendere al prodotto intero un vantaggio che riguarda solo una parte
La lettera d-ter dello stesso articolo 23 vieta di formulare un’asserzione ambientale riferita al prodotto nel suo complesso quando in realtà il vantaggio riguarda solo un determinato aspetto, un componente o una fase del ciclo di vita. È un errore frequente: un packaging con una componente riciclata presentato come “prodotto sostenibile” nel suo insieme, senza che il resto del prodotto o del processo abbia le stesse caratteristiche.
Per i responsabili qualità e marketing food, questo richiede di verificare la coerenza tra la portata reale del miglioramento e la portata della comunicazione: se il vantaggio riguarda solo il packaging, il claim deve restare riferito al packaging, non al prodotto che contiene.
Carbon neutral e compensazione delle emissioni
La lettera d-quater dell’articolo 23 vieta di asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra.
Questo non significa che dal 27 settembre sia vietato in assoluto comunicare informazioni sulle emissioni o sugli interventi di riduzione. Il divieto riguarda le asserzioni sul prodotto fondate sulla compensazione delle emissioni. La Direttiva distingue infatti tali compensazioni dall’impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto.
Etichette e marchi di sostenibilità
L’articolo 18 definisce l’etichetta di sostenibilità come qualsiasi marchio di fiducia, pubblico o privato, di carattere volontario, che distingue e promuove un prodotto, un processo o un operatore con riferimento a caratteristiche ambientali o sociali. La lettera b-bis dell’articolo 23 vieta di esporre un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione o che non sia stata istituita da autorità pubbliche.
Questa disposizione non impone che ogni claim ambientale passi da una certificazione di terza parte: riguarda specificamente le etichette di sostenibilità, i marchi che il consumatore percepisce come garanzia indipendente. Un’azienda che affianca al prodotto un bollino di sostenibilità deve poter dimostrare che si basa su un sistema di certificazione conforme ai requisiti previsti dal Codice del Consumo, non su un’autodichiarazione interna presentata con la grafica di un marchio terzo.
Promesse ambientali future e verificabilità
La lettera b-ter dell’articolo 21 include tra le azioni ingannevoli, ricorrendone i presupposti previsti dalla norma, le asserzioni relative a prestazioni ambientali future prive di impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, sostenuti da un piano di attuazione dettagliato con obiettivi misurabili, tempistiche definite e un sistema di verifica indipendente.
Le imprese che comunicano obiettivi di sostenibilità a medio o lungo termine, come target di riduzione della plastica o delle emissioni entro una certa data, devono mostrare non solo l’obiettivo ma il percorso concreto per raggiungerlo. Un annuncio di intenti senza piano attuativo pubblico rientra tra le pratiche scorrette.
Perché la questione interessa il settore agroalimentare
Nel food il claim ambientale è ovunque: sul packaging, nelle denominazioni di linea, nelle certificazioni di filiera, nella comunicazione su materie prime e fornitori. È un settore dove il confine tra un vantaggio reale e una comunicazione ottimistica non sempre è tracciato con la stessa attenzione degli ingredienti o degli allergeni.
Le nuove regole toccano direttamente i claim ambientali sul packaging alimentare, dal materiale riciclato agli imballaggi presentati come “eco”. È un tema distinto dai requisiti tecnici di riciclabilità e progettazione introdotti dal Regolamento (UE) 2025/40: qui l’oggetto è la comunicazione al consumatore, non la conformità tecnica del materiale. Anche le certificazioni di filiera e le evidenze raccolte lungo la catena di fornitura diventano più rilevanti, perché sono spesso la base documentale che un’azienda deve mostrare per sostenere un claim in caso di verifica.
Sanzioni e rischi
Le nuove condotte scorrette non introducono un apparato sanzionatorio autonomo: entrano nel sistema delle pratiche commerciali scorrette già disciplinato dal Codice del Consumo. La vigilanza spetta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, competente per l’accertamento e la sanzione, in coordinamento con le altre autorità nazionali nei casi transfrontalieri.
L’articolo 27 prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 10.000.000 di euro, calibrate su gravità e durata della violazione. Nei casi di infrazioni diffuse aventi dimensione unionale, disciplinati dal Regolamento (UE) 2017/2394, può applicarsi un massimale pari al 4% del fatturato annuo dell’impresa, o 2.000.000 di euro quando non sono disponibili informazioni sul fatturato.
Checklist: cosa controllare prima del 27 settembre
I punti seguenti sono verifiche organizzative preliminari, utili per orientare una revisione interna della comunicazione ambientale. Non sostituiscono una valutazione legale del singolo caso.
- Elenco completo delle asserzioni ambientali in uso: packaging, sito, cataloghi, materiali per la forza vendita.
- Per ogni claim generico, verifica se esiste una prestazione ambientale eccellente e riconosciuta che lo sostiene.
- Controllo che i claim riferiti al prodotto intero non derivino da un vantaggio limitato a un solo componente o fase.
- Verifica se esistono affermazioni di neutralità o riduzione dell’impatto basate solo su compensazione delle emissioni.
- Revisione di loghi, bollini e marchi di sostenibilità usati in etichetta: origine, sistema di certificazione, ente che li ha istituiti.
- Controllo degli obiettivi ambientali futuri comunicati: esiste un piano di attuazione pubblico con tempistiche e obiettivi misurabili?
- Verifica della documentazione a supporto: dati, studi, certificazioni realmente disponibili e aggiornati.
- Controllo di nomi di prodotto, nomi di linea e denominazioni aziendali che possano essere letti come asserzioni ambientali.
- Coinvolgimento di marketing, qualità e ufficio legale nella revisione, non solo del reparto che ha originato il claim.
- Pianificazione di un aggiornamento periodico, perché le prestazioni ambientali dichiarate vanno mantenute nel tempo, non solo verificate una volta.
Competenze e certificazioni
Gestire correttamente claim ambientali, etichettatura e certificazioni di filiera richiede competenze che vanno oltre il singolo adempimento normativo: leggere le evidenze di filiera, valutare i sistemi di certificazione e integrare la compliance ambientale nei processi di qualità già esistenti. È il tipo di competenza trasversale che il Master in qualità e sicurezza alimentare CERTIFOOD di Next Talent Academy costruisce nei professionisti della sicurezza e qualità alimentare, formandoli sui sistemi di gestione e le certificazioni di filiera con cui oggi si sostiene con evidenze solide la comunicazione ambientale di prodotto.
Diventa Esperto in Certificazioni Alimentari con il Master CertiFood
12 qualifiche professionali certificate, Career Coaching e servizio Job Placement garantiti per la tua carriera nella qualità alimentare.
Diventa Esperto in Certificazioni Alimentari con il Master CertiFood
12 qualifiche professionali certificate, Career Coaching e servizio Job Placement garantiti per la tua carriera nella qualità alimentare.
Domande frequenti sul Greenwashing
Cosa cambia con il D.Lgs. 30/2026 sul greenwashing?
Il decreto modifica il Codice del Consumo introducendo definizioni più precise di asserzione ambientale ed etichetta di sostenibilità, e nuove fattispecie di pratica commerciale scorretta legate a claim generici, compensazione delle emissioni, etichette non certificate e promesse ambientali future.
Cos’è un’asserzione ambientale generica?
È un’asserzione ambientale non inclusa in un’etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in modo chiaro ed evidente attraverso lo stesso mezzo di comunicazione: diventa scorretta se l’azienda non può dimostrare una prestazione ambientale eccellente e pertinente.
Da quando si applicano le nuove regole sul greenwashing?
Il D.Lgs. 30/2026 è in vigore dal 24 marzo 2026, ma le disposizioni si applicano alle pratiche commerciali dal 27 settembre 2026, data fissata dalla Direttiva (UE) 2024/825 recepita dal decreto.
Cosa rischia un’azienda che fa greenwashing?
Le condotte scorrette rientrano nel sistema delle pratiche commerciali scorrette del Codice del Consumo, vigilato dall’AGCM. L’articolo 27 prevede sanzioni da 5.000 a 10.000.000 di euro, con un possibile massimale del 4% del fatturato nei casi di infrazione transfrontaliera diffusa.



