Periodo di comporto e malattia del dipendente: cosa deve sapere chi gestisce il personale

Il periodo di comporto non è fissato dalla legge in modo uniforme ma dai contratti collettivi, che lo calcolano in modo secco o per sommatoria. Chi gestisce il personale deve conoscere certificazione, trattamento economico, visite fiscali e conseguenze del superamento del comporto per evitare errori che espongono l'azienda a contenziosi.

Il periodo di comporto è l’intervallo di tempo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto di lavoro; la sua durata non è fissata dalla legge in modo uniforme, ma dal contratto collettivo applicato, secondo il criterio del comporto secco, per sommatoria, o entrambi combinati.

Per chi gestisce il personale, calcolare il comporto significa incrociare CCNL, certificazioni e giorni effettivi di assenza, senza margine di approssimazione.

Cos’è il periodo di comporto e chi lo stabilisce

Il periodo di comporto trova fondamento nell’articolo 2110 del codice civile: tutela il lavoratore assente per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, e finché dura il periodo stabilito da leggi speciali, contrattazione collettiva, usi o equità, il datore non può recedere per tale causa (codice civile, art. 2110). Decorso quel periodo, il datore può recedere secondo le regole ordinarie del licenziamento; il tempo di assenza va comunque computato nell’anzianità di servizio.

La norma non indica un numero di giorni. È il contratto collettivo applicato a fissare la durata concreta del comporto, che varia in modo sensibile da un settore all’altro e in base all’anzianità del lavoratore. Per chi amministra il personale in aziende con più CCNL, questo significa non affidarsi a una cifra standard, ma verificare ogni volta il testo contrattuale applicabile.

Comporto secco e comporto per sommatoria: la differenza operativa

I contratti collettivi possono adottare due logiche di calcolo, spesso combinate. Il comporto secco riguarda un’unica assenza continuativa: si esaurisce quando quella singola malattia supera i giorni previsti. Il comporto per sommatoria somma più episodi distinti entro l’arco temporale di riferimento definito dal contratto collettivo (Il Sole 24 Ore Lavoro).

Nel CCNL Terziario, ad esempio, è prevista la conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare. La Cassazione, con la sentenza n. 5288 del 20 febbraio 2023, ha chiarito che la previsione non riguarda esclusivamente un’unica assenza continuativa, ma comprende anche la sommatoria di più episodi di malattia nell’arco temporale considerato (Il Sole 24 Ore Lavoro). Chi gestisce le assenze deve leggere non solo il CCNL, ma anche la giurisprudenza consolidata.

Certificazione di malattia e obblighi di comunicazione

Il medico curante trasmette il certificato di malattia in via telematica all’INPS. Il datore di lavoro può consultare l’attestato attraverso i servizi messi a disposizione dall’Istituto. Il lavoratore resta tenuto a rispettare gli obblighi e le tempistiche di comunicazione dell’assenza previsti dal contratto collettivo o dalle procedure aziendali (INPS).

Per chi amministra il personale, la parte più delicata non è ricevere il certificato, ma verificare che i protocolli trasmessi corrispondano alle giornate di assenza registrate e vengano collegati alla busta paga e alla denuncia contributiva. Un disallineamento genera errori a cascata su indennità e conguagli, individuati spesso solo a distanza di mesi.

Trattamento economico durante la malattia

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’indennità di malattia erogata dall’INPS è pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e al 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno, con un limite massimo di 180 giorni indennizzabili nell’anno solare (INPS). I primi giorni, il periodo di carenza, restano generalmente a carico del datore di lavoro, secondo il contratto collettivo applicato.

In pratica, l’indennità viene anticipata dal datore in busta paga per conto dell’INPS e successivamente conguagliata. Un calcolo scorretto delle fasce, o una mancata distinzione tra quota azienda e quota INPS, produce conguagli errati da correggere retroattivamente.

Visite fiscali e fasce di reperibilità

Durante la malattia il lavoratore deve rendersi reperibile al domicilio comunicato, nelle fasce orarie previste per le visite di controllo. Per il settore privato le fasce sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni compresi i festivi. Il D.M. 17 ottobre 2017, n. 206 (Gazzetta Ufficiale) aveva previsto fasce più ampie per i dipendenti pubblici. Dopo l’annullamento di questa parte del decreto da parte del TAR Lazio, con sentenza n. 16305 pubblicata il 3 novembre 2023, l’INPS, con il messaggio n. 4640 del 22 dicembre 2023, ha disposto anche per i lavoratori pubblici, fino a nuove indicazioni, le fasce dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Il datore può richiedere una visita di controllo direttamente all’INPS, per gestire con criteri uniformi le segnalazioni di assenza dal domicilio.

Cosa succede al superamento del periodo di comporto

Il superamento del comporto non produce un licenziamento automatico. Consente al datore di lavoro di recedere dal rapporto secondo le regole ordinarie, ma la decisione resta una facoltà, non un obbligo, e va gestita con un atto formale motivato, nel rispetto dei termini previsti dal contratto collettivo. Un licenziamento intimato prima che il comporto sia effettivamente maturato, o calcolato su basi contrattuali sbagliate, espone l’azienda al rischio di impugnazione e alle tutele previste dall’ordinamento, tra cui reintegrazione o risarcimento.

Prima di procedere occorre verificare la decorrenza del comporto, il criterio applicabile tra secco e sommatoria, ed eventuali periodi esclusi dal computo dal contratto collettivo: un errore in questa fase, spesso aritmetico, è tra le cause più frequenti di contenzioso.

Gli errori che espongono l’azienda

Gli errori più comuni riguardano l’applicazione di una durata uguale per tutti i lavoratori senza distinguere i CCNL, il mancato aggiornamento del calcolo quando cambia l’inquadramento contrattuale, la sovrapposizione tra comporto e altre assenze tutelate come la maternità o il congedo di paternità, che seguono regole proprie, e il conteggio impreciso dei giorni indennizzabili in busta paga.

Gestire correttamente il comporto richiede competenze che intrecciano diritto del lavoro, lettura dei CCNL e pratica payroll. Chi vuole strutturare queste competenze trova nel Master HR Administration & Payroll di Next Talent Academy un percorso che unisce normativa e strumenti operativi reali, comprese le logiche di integrazione tra HR, payroll e rilevazione presenze.

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Domande frequenti

Cos’è il periodo di comporto e come si calcola?

È il periodo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto di lavoro. La durata è stabilita dal contratto collettivo applicato, non dalla legge, e si calcola come comporto secco su un’unica assenza continuativa o per sommatoria di più episodi entro il periodo definito dal contratto.

Cosa succede se si supera il periodo di comporto?

Il datore di lavoro può, ma non è obbligato, recedere dal rapporto secondo le regole ordinarie. La decisione va formalizzata verificando che il comporto sia effettivamente maturato secondo il criterio previsto dal CCNL applicato.

Chi paga l’indennità di malattia i primi giorni?

I primi giorni, il periodo di carenza, sono generalmente a carico del datore secondo il contratto collettivo applicato. Dal quarto giorno l’indennità INPS è pari al 50% della retribuzione media giornaliera fino al ventesimo e al 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno, anticipata in busta paga dal datore per conto dell’INPS.

Quali sono le fasce di reperibilità per la visita fiscale?

Per il settore privato le fasce sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni compresi i festivi. Il lavoratore deve trovarsi al domicilio comunicato, salvo giustificati motivi da documentare.

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